Obbligo Green Pass Personale Scolastico

Covid-19

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’oggetto,rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dqc.qov.it .

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita: ‘‘Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

Pertanto, a partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

  • non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
  • risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
  • a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto,

essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in  sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione   verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è  prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che la sanzione da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”.

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale

“APP VerificaC19” con la seguente modalità:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaCI9 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaCI9 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaCI9 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa  o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima   fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Tale certificazione, rilasciata a titolo gratuito dovrà contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETOLEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura: “Certificazione valida fino al…..” (Data massima riportabile 30 settembre 2021)
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005

Il Dirigente Scolastico