Ordinanze ministeriali n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative

MIUR

Ai docenti delle classi non terminali

Pervengono a questo Ministero quesiti in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali n. 11 del 16 maggio 2020, che disciplinano la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.

A tale riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti e indicazioni operative, raccomandando una lettura puntuale delle distinte ordinanze.

OM 11/2020 Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020

Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alia classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o piu discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica.

In relazione a quanto disposto dalfarticolo 4, comma 5 per la scuola secondaria di II grado (Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna discipline, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento), per le discipline non piu impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all’articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non puo essere superiore ad un punto.

Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni

Per tutte le operazioni connesse alia valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alia firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti
eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominate). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto.


Link utili

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-11-del-16-maggio-2020